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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
L'elemento oggettivo e l'elemento psicologico della sanzione prevista dall'art. 16, commi 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE, secondo l'interpretazione della Corte di giustizia
Il lavoro commenta la sentenza della Corte di giustizia 17 ottobre 2013, Billerud Karlsborg AB, Billerud Skarblacka AB v. Naturvardsverker, C-203/12, che ha ricostruito gli elementi oggettivo e soggettivo della sanzione amministrativa prevista dall'art. 16, par. 3 e 4, della direttiva 2003/87/CE. Con riferimento all'elemento materiale, si indaga se, alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte, il principio di offensività proprio della materia penale possa ritenersi in via di principio applicabile anche alle sanzioni amministrative previste dal diritto europeo. Per quanto concerne l'elemento soggettivo, l'articolo illustra il concetto di coscienza e volontarietà dell'azione od omissione e quello di forza maggiore, dei quali la Corte di giustizia ha fatto applicazione nel caso concreto. In particolare, si esamina se la soluzione del giudice comunitario debba essere ritenuta conforme, da un lato, alla teoria generale dell'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo elaborata in seno agli ordinamenti comunitario e nazionale; dall'altro ai principi affermati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in sede CEDU.