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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
L'ambiente e le sue componenti come beni comuni in proprietà collettiva della presente e delle future generazioni
Obiettivo della ricerca è quello di precisare, in riferimento ai beni ambientali e culturali, la disciplina della categoria dei "beni comuni", individuata dalla Commissione Rodotà, tenendo presente l'attuale, gravissima crisi economica ed ambientale. L'A. ricorda che la Commissione Rodotà, coadiuvata da altri illustri autori, ha felicemente individuato la categoria dei "beni comuni", cioè di quei beni che soddisfano immediatamente bisogni umani fondamentali e sono strettamente collegati a diritti inviolabili dell'uomo, facendo leva sulla "funzione" e la "destinazione" di tali beni, ma lasciando in controluce l'aspetto proprietario. Rilevato che il problema dell'appartenenza è "centrale" nel nostro ordinamento, l'A.propone, per quanto riguarda i beni ambientali, di non abbandonare la categoria dei beni demaniali e di far ricorso, comunque, all'antico, ma ancora vivente, istituto della proprietà collettiva demaniale, il quale, a differenza della proprietà privata, consente l'uso corretto dei beni e la loro conservazione per la presente e le future generazioni. A questo punto, con preciso riferimento al diritto romano, l'A. pone in forte evidenza che la proprietà collettiva rende i beni "extra commercium", non potendosi alienare a singoli, beni che appartengono a tutti, mentre restano in commercio i beni in proprietà di privati. È in questa distinzione che riposa la migliore tutela dei beni comuni ambientali: si tratta di beni di tutti che non possono essere alienati, e cioè, è bene ripeterlo, di beni demaniali. L'A.sottolinea, infine, che, in pieno contrasto con quanto sopra detto, il decreto legislativo n. 85 del 2010, intitolato "Federalismo demaniale", e successive modifiche hanno trasferito dallo Stato alle Regioni il demanio idrico, il demanio marittimo, il demanio minerario ed il demanio culturale, precisando che le Regioni debbono gestire detti beni nell'interesse esclusivo delle collettività amministrate e debbono provvedere alla loro valorizzazione ai fini della vendita a privati. Una disposizione legislativa assurda, che vende ai singoli ciò che appartiene al popolo italiano a titolo di sovranità e che è assolutamente inalienabile, inusucapibile ed inespropriabile.