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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
La "distanza minima di sicurezza" a vantaggio della persona offesa deve essere rigorosamente determinata dal giudice
La Suprema Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sulla necessità di indicare in modo specifico i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa per i quali vige il divieto di avvicinamento fornendo delle importanti indicazioni. Il Giudice nei casi più gravi può estendere la tutela alla vittima applicando, nel rispetto del principio di tassatività in materia cautelare, in luogo della prima, altra misura quale quella dell'obbligo di mantenere una certa distanza dalla persona offesa ovvero ancora l'obbligo di mantenere una certa distanza dai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa, senza così dover definire un preciso ambito spaziale. In ogni caso, nella determinazione dei limiti della cautela, il giudice non può compiere operazioni combinatorie dei vari tipi o delle singole misure.