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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Divieto di avvicinamento alla persona offesa ex art. 282 ter c.p.p. e determinazione di luoghi e distanze
In senso difforme da quanto affermato dalla Suprema Corte, l'A. ritiene che nel provvedimento impositivo della misura di cui all'art. 282 ter c.p.p. sia necessario indicare con precisione i luoghi frequentati dalla persona offesa e inibiti all'indagato. Così come, del pari, è obbligatorio fare anche con riguardo alla indicazione della distanza da mantenersi da tali luoghi ovvero della distanza da mantenersi dalla stessa persona offesa. È, del resto, proprio il comma 1 della disposizione, nei suoi due nuclei precettivi, a sancire "expressis verbis" che il giudice, nel provvedimento impositivo del divieto di avvicinamento, prescriva all'imputato di non avvicinarsi a luoghi "determinati" "abitualmente frequentati" dalla persona offesa o che gli prescriva di mantenere una "determinata" distanza da tali luoghi (primo nucleo); ovvero che gli prescriva "tout court" di mantenere una "determinata" distanza dalla persona offesa (secondo nucleo). Luoghi e distanze dovranno dunque essere tassativamente "determinati": il che vale a dire che essi dovranno essere indicati in maniera specifica e dettagliata. In siffatto scenario risulterà quindi possibile tutelare ampiamente la persona offesa, sia - primo nucleo precettivo - nella sua dimensione spazio-ambientale rapportata alla frequentazione di luoghi previamente e dettagliatamente determinati (tutela statica); sia - secondo nucleo precettivo - in ogni altra possibile articolazione della sua libertà di locomozione e di circolazione nella sua quotidianità di vita, qualunque sia lo specifico luogo in cui essa venga, di volta in volta, a potersi contingentemente trovare (tutela dinamica). Garantendosi appieno, così, a suo favore, ogni più ampia libertà di movimento e di relazioni sociali in condizioni di sicurezza, senza però limitare oltremodo i diritti della persona sottoposta alla misura cautelare.