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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
La somministrazione di lavoro dopo le recenti riforme
L'A. prende in considerazione i più recenti interventi legislativi sino alla Riforma Fornero sull'istituto della somministrazione di lavoro e osserva come la l. n. 92/2012 ha introdotto, analogamente a quanto previsto per il contratto a tempo determinato, un'ulteriore ipotesi di acausalità, consentendo il ricorso alla somministrazione a termine nell'ipotesi di primo rapporto di lavoro, senza l'obbligo di specificare nel contratto le ragioni giustificatrici. Secondo l'A. il legislatore ha mostrato, quindi, di accogliere in certa misura l'equiparazione tra contratto a termine e contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato allorché ha esteso ad entrambi la possibilità di un primo contratto acausale, stabilendo poi che entrambi concorrono al compimento del tetto dei 36 mesi per l'acquisizione del diritto del lavoratore ad essere assunto a tempo indeterminato. Tuttavia, l'A. evidenzia che, dalla disamina del contesto comunitario e nazionale, non mancano elementi per una loro differenziazione. L'analisi prosegue con l'esame della giurisprudenza in tema di somministrazione di lavoro, mettendo in luce la questione concernente le tecniche e le modalità del controllo giudiziale sulla sussistenza delle ragioni legittimanti il ricorso alla somministrazione. L'A. conclude mettendo in evidenza, altresì, che la legge introduce delle ipotesi in cui è consentito concludere un contratto di somministrazione a termine o a tempo indeterminato senza specificare le ragioni che ne sono alla base o al di fuori delle ipotesi, per la somministrazione a tempo indeterminato, previste dall'art. 20 del d.lgs. n. 276/2003. In alcune ipotesi una siffatta possibilità è ancorata al possesso da parte del lavoratore di alcuni requisiti soggettivi, come essere iscritto alle liste di mobilità o essere considerato lavoratore svantaggiato. Se nei casi che si sono sopra esaminati la somministrazione è ammessa in ragione delle caratteristiche soggettive del lavoratore, nella recentissima ipotesi prevista dall'art. 1 della l. n. 92/2012 la possibilità di concludere una somministrazione a termine acausale dipende dalla condizione sia del lavoratore sia dell'impresa utilizzatrice, che non debbono mai avere avuto rapporti di lavoro. Accanto alle ipotesi in cui è consentita la conclusione di un contratto di somministrazione lavoro acausale in ragione delle condizioni soggettive del lavoratore o di quest'ultimo e l'utilizzatore, la legge prevede anche delle ipotesi in cui la acausalità sia slegata da requisiti soggettivi e sia collegata solo ad esigenze previste dalla contrattazione collettiva.