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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Posto auto non pervenuto. Quando il costruttore lo tiene per sé
L'autrice, dopo aver delineato il rapporto tra contratto preliminare e contratto definitivo, precisa - attraverso la ricostruzione utilizzata dalla stessa cassazione - che, sulla base della disciplina vigente al momento della instaurazione del giudizio de quo, vale a dire prima dell'entrata in vigore della l. n. 246/2005, il venditore aveva non solo l'obbligo di destinare un determinato numero di aree a parcheggio alla costruzione edificata, ma, contestualmente al diritto di proprietà sull'abitazione era tenuta a garantire l'acquisto da parte dell'acquirente anche del diritto reale d'uso sullo spazio destinato a parcheggio. Il costruttore, insomma, aveva l'onere di provvedere a trasferire all'acquirente dell'unità abitativa anche il posto auto, tanto che il rapporto pertinenziale sopravviveva anche dopo la cessione dell'area a terzi, come rapporto reale attraverso il quale il proprietario acquisiva il diritto reale d'uso del parcheggio. Poi qualcosa è cambiato....