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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
La rinegoziazione contrattuale nel diritto privato europeo
a) Il dibattito sull'adeguamento e rinegoziazione dei contratti a lungo termine. La figura della rinegoziazione, assente nel nostro ordinamento come rimedio generale manutentivo, si rinviene analizzando alcune disposizioni relative ai singoli contratti (ad es. in tema di appalto ed affitto): tuttavia la strada intrapresa dal legislatore in via generale sembra essere quella, opposta, dei rimedi ablativi, primo tra tutti, la risoluzione del contratto. b) Fondamenti della rinegoziazione e differenza con la presupposizione. Risulta opportuno chiedersi l'utilità, innanzitutto, di tale istituto e per far ciò si ricorre all'analisi economica del diritto ed, in particolare, alla teoria del c.d. contratti incompleti: l'obiettivo è quello di rendere maggiormente flessibili le relazioni contrattuali e stabilizzare i rapporti che si protraggono nel tempo. La c.d. presupposizione, ideata dalla dottrina tedesca, rientra nel novero del c.d. governo delle sopravvenienze ma conduce alla risoluzione del contratto, circostanza che la rinegoziazione mira invece ad evitare. c) Inquadramento sistematico della rinegoziazione. La rinegoziazione può aspirare ad essere un vero e proprio istituto del diritto dei contratti, nonostante la mancata previsione legislativa, all'interno delle possibili vicende del rapporto contrattuale. d) La rinegoziazione all'interno del diritto privato europeo. Si analizzano le disposizioni a carattere rinegoziativo o quantomeno di adeguamento, contenute nei Principi Unidroit (art. 3.10 c.d. gross disparity), nei PDEC (art. 4:109) ed il nuovo § 313 BGB, introdotto con la riforma tedesca delle obbligazioni del 2002. Non attribuisce cittadinanza alla rinegoziazione e più in generale ai rimedi manutentivi, il recentissimo Common European Sales Law (CESL).