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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Conferimento d'azienda seguito dalla cessione della partecipazione: impossibile riqualificare l'operazione e ravvisare una fattispecie elusiva
Ancorché da un punto di vista strettamente economico si possa ipotizzare che la situazione di chi cede l'azienda sia la medesima di chi cede la partecipazione ottenuta attraverso il conferimento, da un punto di vista giuridico si deve riconoscere che le situazioni sono molto diverse: il conferente, a fronte della dismissione dell'azienda, acquista una partecipazione, la conferitaria acquisisce l'azienda senza pagamento di corrispettivo, il terzo cessionario acquista una partecipazione e non un'azienda. Il conferimento d'azienda e la cessione di partecipazione sono negozi tipici, ciascuno idoneo a produrre gli effetti giuridici propri previsti dal codice civile. E' in tale prospettiva che l'art. 20 del D.P.R. n. 131/1986 stabilisce che debbano essere interpretati ai fini impositivi. Inoltre, analizzando i rapporti tra l'art. 37 bis del D.P.R. n. 600/1973 e l'imposta di registro, lo schema negoziale del conferimento d'azienda e della successiva cessione della partecipazione nella conferitaria non è qualificabile come schema "distorsivo", diretto ad aggirare norme impositive o ad abusare di norme di favore.