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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
La protezione del paesaggio nell'ordinamento italiano: evoluzione. Una proposta per il terzo millennio
In questa relazione l'A., promotore della legge 394/1991 sulle aree naturali protette, lancia, dalla più prestigiosa sede accademica e culturale italiana, una proposta-sfida per il terzo millennio: quella dell'introduzione di una normativa che sancisca l'assoluta intangibilità (eccettuata la manutenzione), senza che l'autorità amministrativa possa autorizzarne la trasformazione, di alcuni beni e luoghi inclusi in un Elenco, periodicamente compilato da una Commissione nominata dal Presidente della Repubblica italiana e formata da tre rappresentanti di ciascuno dei seguenti organismi: Unione per la Conservazione del Mondo (UICN), Consiglio d'Europa, UNESCO, Accademia Nazionale dei Lincei, Società Botanica Italiana, Unione Zoologica Italiana. L'inclusione di un bene nell'Elenco dovrà essere motivata e accompagnata da una precisa descrizione, da un'accurata cartografia e controbilanciata da alcune misure di favore come esenzioni fiscali e facilitazioni creditizie. Nel Novecento e anche in questi primi anni del terzo millennio tutte le normative italiane a tutela del paesaggio e dei beni culturali (dalla legge Rosadi-Croce n. 778 del 1922 alla legge 431/1985) sono state caratterizzate da una disposizione costante: per trasformare, distruggere, modificare beni immobili di interesse storico e artistico od aree di valore naturalistico-ambientale, oggetto di vincolo, occorre un'autorizzazione pubblica. Se questa autorizzazione è concessa (dallo Stato, dalla Regione o dalle Amministrazioni locali) l'intervento è legittimo, mentre se l'autorizzazione non viene concessa l'eventuale intervento diventa abusivo. Il "mostro di Fuenti" in Campania ha resistito impavido per oltre vent'anni dalle prime denunce di "Italia Nostra", per essere infine abbattuto solo dopo alcune battaglie giudiziarie. Allo stesso modo i peggiori scempi urbanistici sono stati consumati con l'assenso delle amministrazioni locali. È possibile citare qui i casi di Monticchiello e Casole d'Elsa in Toscana. Le esperienze negative di questi comportamenti pubblici inducono ad assumere una posizione molto restrittiva, se si vuole veramente garantire la sopravvivenza e l'intangibilità di alcuni edifici e ambiti paesistici di valore universale e fondamentale anche per l'economia del turismo straniero.