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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Incertezze giurisprudenziali sull'estinzione del reato per condotte riparatorie
Le sentenze in commento, per un verso, proseguono il solco tracciato dalla giurisprudenza ormai "tradizionale" sull'art. 35. D.lg. n. 274 del 2000; per altro verso, accennano uno spartito nuovo, "inaudito" tanto nelle aule giudiziarie quanto in quelle accademiche. Quanto al primo aspetto, esse riaffermano, in primo luogo, l'ammissibilità di risarcimenti provenienti non direttamente dal reo ma dall'istituto assicurativo cui esso è legato e, in secondo luogo, la necessità che la complessiva opera riparativa sia effettiva ed integrale. Quanto all'innovazione, questa consiste nel rimodellamento dei requisiti della causa estintiva sulla finalità riconciliativa (centrale nel sistema del giudice di pace): parametro prioritario e decisivo del giudizio sull'idoneità delle condotte riparatorie ad estinguere il bisogno di pena viene ad essere, in definitiva, la completa soddisfazione delle richieste avanzate dalla vittima. Se la consolidazione effettuata dalla Corte è del tutto condivisibile, essendo coerente con il dettato legislativo e con il fondamento oggettivo, compensatorio e sanzionatorio dell'istituto, l'innovativa implementazione del fine conciliativo risulta fortemente dissonante rispetto ad entrambi questi ultimi, una forzatura, foriera di prassi distorsive nonché di una drastica riduzione dell'operatività di tale importante strumento normativo.