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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
L'annotazione tardiva nella cartella clinica di fatti realmente accaduti. Profili di rilevanza penale
Il presente contributo affronta la questione dell'ambito di rilevanza del falso materiale nella cartella clinica, negando che possa inquadrarsi nell'art. 476 c.p. l'annotazione tardiva nella cartella clinica di eventi comunque documentati all'interno della stessa; la condotta anzidetta, infatti, se pure contraria alla prescrizione deontologica che impone la redazione puntuale e compiuta della cartella clinica (art. 26 del Codice di Deontologia Medica), non integra gli estremi di una alterazione penalmente rilevante, tenuto conto della struttura del reato di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Al pari della correzione di errori materiali, le annotazioni posticipate sulla cartella clinica di fatti " veritieri " non incidono sul significato di rappresentazione del documento pubblico e, come tali, non ledono il bene giuridico protetto dall'art. 476 c.p., il quale ha carattere plurioffensivo, essendo posto a tutela non soltanto della fede pubblica, ma anche degli specifici interessi concreti delle persone che subiscono un pregiudizio dalla falsificazione del documento. La chiave di lettura anzidetta, peraltro, si pone in linea con l'orientamento giurisprudenziale che esclude la rilevanza penale del c.d. " falso innocuo", il quale si realizza allorquando la condotta posta in essere si riveli in concreto inidonea al conseguimento delle finalità che con l'atto falso si intendevano raggiungere. Ancora, nel caso di annotazioni tardive sulla cartella clinica di fatti realmente accaduti, reato di cui all'art. 476 c.p. va escluso sotto il profilo dell'elemento psicologico, mancando, nella specie, il dolo richiesto dalla fattispecie incriminatrice in esame; conseguentemente, il fatto dovuto a " leggerezza " o ad un comportamento negligente del medico non può dare luogo ad una responsabilità sul piano penale.