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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Il giudizio abbreviato d'appello fra diritto alla prova ed economia processuale
Più volte la Corte di cassazione ha avuto modo di occuparsi della tematica concernente la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio abbreviato di secondo grado. A fronte del consolidato indirizzo giurisprudenziale che esclude l'esistenza di poteri di iniziativa istruttoria in capo all'imputato in sede d'appello, qualora questi abbia abdicato in favore del giudizio abbreviato non condizionato ad una specifica integrazione probatoria, la sentenza in commento mette, per la prima volta, in discussione tali conclusioni. Confermando, infatti, le indicazioni dottrinali secondo cui nulla osterebbe all'ammissione, in seconde cure, di prove noviter repertae, indipendentemente dal tipo di richiesta (semplice o condizionata) formulata in sede di accesso al rito alternativo, la Suprema Corte restituisce alla parte che ne abbia fatto domanda, nell'atto di appello o nei motivi nuovi ex art. 585, comma 4, c.p.p., il pieno esercizio del diritto alla prova.