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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Le funzioni del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata alla luce del d.lgs, n. 39/2010
La nuova disciplina della revisione legale dei conti, introdotta dal d.lg. 27 gennaio 2010, n. 39, in attuazione della direttiva 2006/43/2010, è intervenuta, fra l'altro, a modificare le disposizioni in tema di Collegio Sindacale nelle società a responsabilità limitata, introducendo nuovi presupposti che rendono obbligatoria la nomina del Collegio sindacale. Il nuovo art. 2477 c.c. conferma le ipotesi di nomina obbligatoria già previste dalla previgente disciplina. Il Collegio Sindacale deve essere, quindi, obbligatoriamente nominato quando la S.r.l. : è dotata di un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni, ovvero quando il capitale sociale è pari o superiore a 120.000 euro (art. 2744, co. 2, c.c.); ha superato per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti previsti dall'art. 2435-bis, co. 1, c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata (art. 2744, co. 3, lett. c), c.c.). Nel contempo, il nuovo art. 2477 c.c. estende l'obbligatorietà dell'organo di controllo interno, disponendo che la nomina del Collegio Sindacale sia, altresì, obbligatoria quando la S.r.l. : è tenuta alla redazione del bilancio consolidato (art. 2744, co. 3, lett. a), c.c.); controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (art. 2477, co. 3, lett. b), c.c.).