Available for academic research purposes only
Codifica XML-TEI secondo le norme del progetto PRIN
PRIN 2012 - Accademia della Crusca
(Equivoco sulla obbligatorietà dei riti alternativi)
La Corte di Cassazione, per la prima volta, dopo le modifiche intervenute in tema di giudizio direttissimo, ha affermato che la sostituzione nell'art. 449, comma 4 c.p.p. dell'espressione "può procedere" con "procede", ha rilievo solo quale mutamento letterale, rilievo che deve essere coniugato col carattere monopolistico della scelta del rito da parte del pubblico ministero, e con la inderogabilità del termine di 30 gg., come risulta modificato nell'art. 449, comma 4 c.p.p. La Corte ha così ritenuto l'abnormità funzionale dell'ordinanza del G.I.P. per aver creato la regressione del procedimento. L'A., chiarito che la restituzione degli atti al pubblico ministero rappresenta una regressione, ma solo in senso atecnico, dal momento che riguarda il controllo giurisdizionale sulla scelta del rito, e la successiva valutazione sul coretto esercizio dell'azione penale, sottolinea che, sebbene la modifica normativa non sia solo letterale, il legislatore ha voluto introdurre una regola di comportamento per il pubblico ministero, che sceglierà il giudizio direttissimo in una situazione specifica, tranne che non rilevi un pregiudizio per le indagini.