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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Il rilascio in corso di causa del certificato di abitabilità
a) Mancato rilascio del certificato di abitabilità.Con la pronuncia in commento la S.C. sostiene che, con riferimento ad un giudizio avente ad oggetto la domanda di risoluzione del contratto, non può negarsi rilievo al rilascio della certificazione predetta in tale giudizio, promosso dal compratore, nonostante I'irrilevanza dell'adempimento successivo alla domanda di risoluzione stabilita dall'art. 1453, 3° co., c.c., perché si tratta di circostanza che evidenzia I'inesistenza originaria di impedimenti assoluti al rilascio della certificazione e I'effettiva conformità dell'immobile alle norme urbanistiche. II rilascio del certificato di abitabilità, infatti, costituisce una circostanza che, essendo sintomatica dell'insussistenza di un impedimento assoluto al suo rilascio e documentando la conformità dell'immobile alle norme igienico-sanitarie ed urbanistiche e alle prescrizioni della concessione, deve essere esaminata dal giudice, unitamente alle altre prospettate dalle parti, nella valutazione della gravità, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, dell'inadempimento costituito dalla mancata consegna del detto certificato al compratore. b) Successivo rilascio del certificato di abitabilità e aliud pro alio. In sostanza, il successivo rilascio del certificato di abitablilità esclude che la vendita dell'immobile che al momento del contratto ne sia privo possa essere configurata come una ipotesi di vendita di aliud pro alio. In tema di compravendita immobiliare avente ad oggetto una unità immobiliare per la quale, al momento della conclusione del contratto, non sia stato ancora rilasciato il certificato di abitabilità, iI successivo rilascio di tale certificato esclude la possibilità stessa di configurare I'ipotesi di vendita di aliud pro alio e di ritenere I'originaria mancanza di per sé sola fonte di danni risarcibili.c) Spunti critici.La sentenza in commento non sembra condivisibile, in quanto attribuisce rilievo alla gravità dell'inadempimento in un giudizio meramente risarcitorio. Inoltre altro aspetto critico della sentenza è quello di attribuire rilievo, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento, ad un adempimento successivo in corso di causa.