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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Poteri istruttori integrativi dei giudici tributari, contabilità parallela e diritto di difesa del terzo
La controversia esamina il punto se, risultando dagli atti prodotti dall'Ufficio (in particolare, l'accertamento e i verbali di dichiarazioni) l'esistenza di tutta una serie di dati cartacei e documentali (appunti, brogliacci di contabilità parallela, documentazione bancaria), il giudice debba o meno ordinarne il deposito in giudizio, nell'interesse dell'Ufficio. Per quanto si tratti di questione afferente a una disposizione abrogata, essa conserva una notevole importanza concettuale e pratica: il problema dei presupposti delle iniziative istruttorie del giudice tributario resta attuale con riguardo agli altri poteri istruttori previsti dall'art. 7 del D.lgs. n. 546/1992 e alle regole che della disposizione abrogata hanno preso il posto. La decisione, inoltre, presuppone tutta una serie di problemi sull'ammissione e valutazione dei mezzi di prova che, pur non entrando nel fuoco di attenzione della Corte, sono di notevole interesse pratico.