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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Servitù di passaggio e tutela del disabile con ridotta capacità motoria
L'ordinanza, resa all'esito di un ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, esamina la possibilità di disporre coattivamente l'ampliamento di una servitù di passaggio, in ipotesi di fondo non intercluso, quando l'ampliamento di detta servitù non risponda ad esigenze dell'agricoltura o dell'industria, ma alle esigenze abitative di un disabile. Valutata la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della domanda cautelare atipica, il Tribunale di Catanzaro, aderendo all'interpretazione dell'art. 1052 c.c. fatta dalla Corte costituzionale, costituisce una servitù di passaggio con mezzi meccanici su un'area di proprietà condominiale e a favore di un immobile adibito a civile abitazione - con antistante area di parcheggio - di proprietà esclusiva di un disabile con ridotta capacità motoria.