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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
La riduzione dei termini nel giudizio societario
Con decisione in contrasto con l'orientamento maggioritario, il Tribunale di Catania assume che la dimidiazione dei termini nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo retto dalle norme processual-societarie (ora abrogate) non si applichi qualora, come nel procedimento di opposizione disciplinato dagli artt. 645 e ss. c.c., l'opponente non abbia in concreto assegnato all'opposto un termine inferiore a quello ordinario. Le caratteristiche del processo societario di primo grado, il contenuto e le finalità delle disposizioni in tema di riduzione dei termini processuali convincono invece che, indipendentemente dalla scelta operata dall'opponente, tutti i termini assegnati alle parti ed al giudice nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo in materia societaria rette dalle abrogate disposizioni debbano essere considerati automaticamente ridotti a metà. Solo per la fase d'appello si deve ritenere, invece, preferibile considerare inoperante la dimidiazione di tutti i termini, ancorché in mancanza di pronunciamenti della giurisprudenza, la questione risulti incerta e suscettibile di diverse interpretazioni.