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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Presupposto e soggetti passivi di imposta nella trascrizione con riserva di efficacia di cui all'art. 2688 del codice civile nel quadro dell'imposta provinciale di trascrizione sugli autoveicoli
L'imposta provinciale di trascrizione sugli autoveicoli concerne le richieste di trascrizione, iscrizione ed annotazione quali previste nel codice civile ed i soggetti in esse implicati. Infatti, soltanto nel codice civile - e non già nella legge speciale sul Pra o nel codice della strada - è rinvenibile un sistema organico riguardante le suddette formalità pubblicitarie. Tale ricostruzione sistematica dell'istituto consegue ad una corretta interpretazione letterale e sistematica delle leggi tributarie (e di quelle civilistiche ed amministrativistiche richiamate), e, soprattutto, conforme ai fondamentali principi costituzionali della riserva di legge (art. 23) e della capacità contributiva (art. 53). Nonostante le incertezze applicative dovute al suo legame storico con l'imposta erariale di trascrizione - imposta che colpiva l'atto - la disciplina positiva dell'Imposta provinciale di trascrizione (Ipt) appare coerente con una configurazione in termini di tassa correlativa al beneficio inerente al provvedimento che ammette la formalità pubblicitaria della stessa. Nell'ambito della Ipt, la particolare disciplina della trascrizione c.d. discontinua non è, comunque, coerente né con l'una né con l'altra prospettiva e non appare rispondente ai principi costituzionali; sembra, invece, riproporre la figura della soprattassa attualmente abolita. Le novità introdotte da alcuni regolamenti provinciali in materia, oltre ad esorbitare dai limiti posti alla loro autonomia, non appaiono conformi ai principi desumibili dalla legge istitutiva nazionale e dalla Costituzione stessa.