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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
L'ipoteca avente ad oggetto la residenza coniugale, se iscritta anteriormente, prevale sul diritto di abitazione previsto a favore del coniuge superstite dall'art. 540, comma 2, c.c
La sentenza ha ad oggetto l'annosa questione della prevalenza fra due diritti configgenti sul medesimo bene: il diritto del creditore a procedere esecutivamente sull'immobile gravato da ipoteca e quello del coniuge superstite ad abitarlo, in forza del legato di abitazione, acquisto, per vocazione ereditaria, ex art. 540, 2 comma, c.c. La Cassazione, considerando risolutiva l'anteriorità dell'iscrizione ipotecaria rispetto all'acquisizione del diritto di abitazione della casa coniugale, si pronuncia in favore dell'Istituto di credito, riconoscendo all'operante il solo diritto di ottenere il saldo del residuo derivante eventualmente dalla vendita forzata dell'immobile.