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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
L'interpello non esclude l'incertezza normativa sull'accantonamento dell'indennità suppletiva di clientela
La sentenza della Cassazione va salutata con piacere stante la decisa presa di posizione pro contribuente, al quale viene riconosciuto il beneficio della mancata irrogazione di sanzioni amministrative in considerazione dell'obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma relativa alla deduzione dell'accantonamento per indennità suppletiva di clientela. Efficace e condivisibile appare quindi la critica mossa alle ragioni addotte dalla Commissione tributaria regionale adita che aveva negato il beneficio invocato dal contribuente: dando ad esse credito, la presentazione di un'istanza di interpello volta a dirimere la controversa applicazione di una norma si trasformerebbe in ulteriore vessazione, considerato che l'inottemperanza a tale adempimento varrebbe a negare la spettanza dell'esimente.