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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Tutela degli acquirenti di immobili da costruire e tutela dei consumatori: il "divieto" di cui all'art. 8 D. Lgs. 20 giugno 2005, n. 122
L'art. 8 D. Lgs. n. 122 del 2005, dispone che "Il notaio non può procedere alla stipula dell'atto di compravendita se, anteriormente o contestualmente alla stipula, non si sia proceduto alla suddivisione del finanziamento in quote o al perfezionamento di un titolo per la cancellazione o frazionamento dell'ipoteca a garanzia o del pignoramento gravante sull'immobile". La regola in tal modo posta con la novella dedicata alla tutela degli acquirenti di immobili da costruire per il modo in cui risulta formulata lascia spazio a più di una interpretazione, mentre una logica ricostruttiva della richiamata regola, spinge infatti verso una sua valutazione in termini di divieto di stipula da parte del notaio incaricato della redazione dell'atto, le tesi prospettabili da parte degli operatori di diritto avuto riguardo al considerato art. 8 sono non solo molteplici ma in grado sul piano effettuale di abbracciare qualunque negoziazione ad eccezione di quella preliminare.