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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
La giurisprudenza comunitaria in materia ambientale nel 2005
La rassegna, anzitutto, prende in esame alcuni casi per i quali la Corte di giustizia è stata richiesta, dai giudici nazionali, di una pronuncia in via pregiudiziale, riguardo all'interpretazione del diritto ambientale comunitario. Questa circostanza offre l'occasione per alcune considerazioni preliminari sul ruolo svolto dalla Corte in materia ambientale, sia attraverso le interpretazioni fornite in seguito alle richieste formulate dalle giurisdizioni interne, sia avendo riguardo all'indirizzo seguito in tema d'inadempimento, da parte degli Stati membri, degli obblighi derivanti dal Trattato e dalla legislazione comunitaria. Il ricorso al rinvio pregiudiziale, negli ultimi dieci anni, ha avuto un notevole incremento. Talora i giudici nazionali tendono a prospettare dei dubbi che potrebbero essere risolti attraverso la comparazione dei casi e l'attenta lettura dei precedenti, senza rimettere la questione alla Corte. Dopo qualche iniziale cautela, in parte dovuta alla consolidata abitudine dei giudici di fare prevalente, se non esclusivo, riferimento all'ordinamento interno, le giurisdizioni degli Stati membri hanno abbandonato ogni cautela e sono sempre più propense ad investire la Corte quando i casi che devono discutere prospettano, per la loro soluzione, qualche applicazione controversa del diritto europeo. A questa diversa attitudine del giudice nazionale si deve affiancare l'intenso impegno volto a far valere, per iniziativa della Commissione, la responsabilità dello Stato membro per l'inadempiente degli obblighi che gli derivano dal patto comunitario. L'istituzione del Tribunale di primo grado ha consentito di distinguere le competenze per le quali riservare alla Corte un intervento di seconda istanza e, tuttavia, l'Europa a venticinque ha reso pressante il problema di contenere e selezionare il contenzioso comunitario, tanto che sarebbe bene considerare l'opportunità d'introdurre un filtro inteso ad evitare l'eccessivo ricorso alla Corte anche per la via dell'interpretazione pregiudiziale prevista dall'art. 234 del Trattato.