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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Il discutibile avvio del "digitale terrestre" tra la sent. n. 466 del 2002 della Corte costituzionale e il rinvio ex art. 74 Cost. del Presidente della Repubblica
L'A. evidenzia come l'avvio del digitale terrestre, ad opera del d.l. n. 352 del 2003, conv. nella l. n. 43 del 2004 (riprodotta nell'art. 25, commi 3 e 4, l. n. 112 del 2004: cd. legge Gasparri), si sia basato su una distorta interpretazione della sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale, su una discutibile lettura del messaggio del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2003 e sulla risposta positiva (ma contraddittoriamente motivata) data dall'AG Com a quesiti ad essa posti con riferimento ad una realtà solo potenziale. L'A., pur individuando il vizio di legittimità costituzionale del prolungamento della fase transitoria nella violazione del giudicato costituzionale derivante dalla sent. n. 466 del 2002 (e, quindi, del "principio del pluralismo informativo esterno"), fa tuttavia notare l'errore nel quale, a sua volta, è incorsa la Corte costituzionale. Questa, nel dichiarare l'incostituzionalità dell'art. 3, comma 7 della legge n. 249 del 1997 (sent. n. 466 del 2002) non solo ha illegittimamente disposto dell'automatico effetto ablativo tipico delle pronunce di accoglimento, ma ha altresì contraddittoriamente ritenuta valida ed efficace la relativa situazione normativa fino al 31 dicembre 2003.