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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Ancora sui limiti che l'imputato non abbiente incontra nella scelta del difensore.
Il commento ha ad oggetto la problematica relativa alla legittimità costituzionale dei limiti imposti dalla normativa sul patrocinio per i non abbienti alla scelta del difensore, con specifico riferimento all'art. 17 bis l. n. 217 del 1990 nella parte in cui prevede che l'imputato, istante per l'ammissione al patrocinio statale, possa nominare il proprio difensore di fiducia solo nell'ambito dello speciale elenco contemplato dalla suddetta norma. Al proposito, nonostante la Corte abbia dichiarato la manifesta infondatezza della questione, si evidenzia la dubbia compatibilità della restrizione in esame con i principi costituzionali, ed in particolare con l'art. 24 comma 2 Cost., poiché la prima delle facoltà che il diritto di difesa racchiude in sé è la facoltà di scelta del difensore. Se è vero, infatti, che la libertà di scelta del difensore può subire limitazioni dettate sia da esigenze di funzionalità dell'organizzazione giudiziaria, sia dal contemperamento con altri interessi processuali ritenuti meritevoli di protezione, non sembra che la circoscrizione della scelta del legale all'interno dell'apposito elenco sia funzionale ad alcuno dei suddetti criteri. Viene sollevato, inoltre, il dubbio che la restrizione della scelta del legale esclusivamente all'interno degli appositi elenchi rappresenti il meccanismo ideale per garantire la difesa tecnica, soprattutto se si collega il sistema in esame con quello previsto dalla l. 6 marzo 2001, n. 60 che disciplina la difesa d'ufficio, stante la non coincidenza dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco ex art. 17 bis l. n. 217 del 1990 e, correlativamente, in quello dei difensori d'ufficio. Infine, dopo aver segnalato come l'opzione interpretativa avallata dalla Corte sia stata recepita nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia contenuto nel d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si auspica un ripensamento della norma che permetta al non abbiente di designare il difensore senza aprioristiche limitazioni assicurando al contempo al soggetto in situazione di particolare debolezza economica l'opportunità, tramite lo speciale elenco previsto dalla normativa, di operare una scelta garantita da specifici requisiti di professionalità prescritti dal legislatore.