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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Il punto sulla natura del termine di cui all'art. 36-bis del d.p.r. n. 600 del 1973 alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 229 del 1999
La questione interpretativa posta dall'art. 36-bis del d.p.r. n. 600 del 1973, nella formulazione anteriore all'entrata in vigore del d. legisl. 9 luglio 1997, n. 241, concerne la natura del termine (meramente acceleratorio o decadenziale) posto dalla predetta norma per la liquidazione della maggiore imposta determinata in esito all'accertamento cartolare. La controprestazione tra la posizione espressa dalla dottrina e giurisprudenza dominante da una parte (natura perentoria del termine) ed amministrazione finanziaria dall'altra parte (termine puramente acceleratorio), sembrava definitivamente composta a favore della prima, specie in seguito a due pronunce con cui la Corte di cassazione (n. 7088 del 1997 e n. 12442 del 1997) aveva statuito la natura decadenziale di tale termine. Il legislatore è tuttavia intervenuto in materia con l'art. 28 della legge n. 449 del 1997, che, rubricato norma di interpretazione e dunque munito di efficacia retroattiva, ha stabilito che il termine di cui all'art. 36-bis «deve essere interpretato nel senso che il termine in esso indicato, avendo carattere ordinatorio, non è stabilito a pena di decadenza». Numerose commissioni tributarie, considerata la natura retroattiva di tale disposizione, ne hanno denunciato l'illegittimità costituzionale invocando, in particolare, la violazione degli artt. 3, 24, 53, 97, 101, 102 e 113 Cost. Da ultimo, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 229 del 1999, ha respinto le varie censure di illegittimità sollevate dalle suddette ordinanze di rimessione, confermando dunque, in ragione della sua natura interpretativa, l'efficacia retroattiva dell'art. 28.