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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
La caducazione del delitto di vilipendio della religione di Stato. Luci e ombre di un'incostituzionalità annunciata
La nota esamina in contenuti della sentenza 20 novembre 2000, n. 508 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'incostituzionalità del delitto di vilipendio della religione di Stato (art. 402 c.p.). Nella nota si evidenziano due aspetti della sentenza, che si prestano a differenti valutazioni. Il primo consiste nel definitivo superamento di una norma che, nella sua formulazione originaria, perpetuava in materia penale una forma di tutela esclusiva del sentimento religioso dei cattolici rispetto ai fedeli di altre religioni, da tempo non più giustificabile, e se ne condivide pertanto la rilevata incompatibilità rispetto agli artt. 3 comma 1, e 8, comma 1, Cost. Il secondo aspetto, non adeguatamente esplicitato nella motivazione, consiste invece nella soluzione meramente ablativa dell'intera norma, adottata dai giudici, che determina un vuoto di tutela esteso a tutte le religioni per l'offesa ad un bene costituzionalmente protetto: la libertà religiosa. Un simile esito, presentato dalla corte come effetto dell'applicazione del principio di legalità in materia di reati e pene (art. 25 Cost.), viene criticamente esaminato dall'autore sulla base dei precedenti della giurisprudenza costituzionale, del dibattito dottrinale e del principio di laicità dello Stato, alla cui stregua di evidenzia come la corte avrebbe potuto più opportunamente optare per una soluzione che, salvando formalmente la norma, ne estendesse la portata soggettiva a tutela di tutte le fedi religiose.