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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Quale sindacato sui decreti legislativi correttivi?
La sentenza in rassegna - che si inserisce nell'ambito di un gruppo di pronunce della seconda metà del 2000 nelle quali è evidente la volontà di stringere il sindacato sulla delega legislativa - dichiara costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, l'art. 25 comma 3 d.lg. 342/1999 (di modifica al t.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia), ove stabilisce che sono validi ed efficaci le clausole anatocistiche contenute nei contratti bancari già stipulati. La Corte Costituzionale, esprimendosi a proposito di una vicenda originata da un nuovo orientamento della Corte di Cassazione intervenuto nel 1999, chiama in gioco le principali questioni relative alla delega legislativa: i decreti legislativi correttivi; i pareri parlamentari sugli schemi di decreti legislativi; la deleghe contenute nelle leggi comunitarie annuali; la scadenza del termine della delega; i testi unici. La Corte, pur accennando al rapporto "meramente occasionale" riscontrabile nella specie tra il decreto legislativo correttivo e quello principale, non scioglie la questione se i decreti legislativi incontrino, rispetto ai decreti legislativi principali, limiti più stringenti, dovendo cioè essere dotati di un contenuto effettivamente correttivo. La sentenza, inoltre, trascura di rilevare che la norma dichiarata illegittima è stata introdotta su sollecitazione derivante dai pareri delle Commissioni parlamentari; fa applicazione del meccanismo di proroga automatica del termine della delega in caso d ritardata trasmissione in Parlamento degli schemi di decreti legislativi, previsto dalle più recenti leggi comunitarie; prefigura una possibile distinzione, nell'ambito dei testi unici emanati in base a delega legislativa, tra quelli normativi e quelli compilativi, in dipendenza dai margini di azione del legislatore delegato.