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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Il contributo della Cassazione per la migrazione delle spese di rappresentanza alle spese di vendita
Una semplice dimenticanza può essere fonte di notevoli inconvenienti. E' quello che è accaduto all'emanazione della disciplina fiscale delle c.d. spese di rappresentanza; il legislatore ha dimenticato di indicare la nozione, orientamento questo che, in campo civilistico, è seguito normalmente, come attestano le nozioni che, per i contratti tipici, precedono le rispettive regolamentazioni. Ne derivano contese a non finire fra fisco ed imprese. Il primo è portato ad immettere fra le spese di rappresentanza anche oneri indispensabili per la gestione, come le spese di vendita, mentre le imprese tentano di fare dei distinguo. Per stabilire se una data spesa è o meno di rappresentanza, ora vi è il diritto di interpello, ma la procedura da seguire al riguardo è molto macchinosa. I comportamenti aziendali sono i più diversi. Un'importante società del comparto dei mobili ha condotto coraggiosamente una lunga battaglia per fare trionfare la tesi dell'appartenenza alle spese di gestione interamente deducibili degli oneri che vengono sostenuti in occasione della periodica "Fiera del Mobile" per accogliere ed intrattenere i clienti. Ora la Cassazione, emettendo una sentenza modello, ha aperto la strada ad una corretta demarcazione fra spese di gestione (in particolare di vendita, di pubblicità e di propaganda) e spese di rappresentanza.