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PRIN 2012 - Accademia della Crusca
Corte Costituzionale
Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte Costituzionale a norma del primo comma dell'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
La Corte Costituzionale Visto l'art. 14, comma primo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha approvato il seguente Regolamento generale
Capo primo. -
Della Corte e dei Giudici
Art. 1.
La Corte Costituzionale ha la sua sede in Roma, nel Palazzo della Consulta.
Nell'ambito della sede i poteri di polizia sono riservati alla Corte.
Art. 2.
I poteri di polizia sono esercitati dal Presidente, che si avvale dei commessi della Corte. Egli può concordare con le autorità competenti eventuali servizi di polizia.
La forza pubblica non può entrare nella sede della Corte se non per ordine del Presidente.
Art. 3.
Qualora nell'interno della sede della Corte vengano commessi fatti che possano costituire reati di oltraggio alla Corte o ad uno dei suoi componenti nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, il Presidente può ordinare l'arresto immediato dell'autore di detti fatti e la sua consegna all'autorità competente.
Art. 4.
Nell'aula delle sedute pubbliche si riservano posti ai Presidenti dei due rami del Parlamento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle Giunte regionali.
Art. 5.
La convocazione della Corte in sede non giurisdizionale è fatta dal Presidente mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima dell'adunanza, salvo i casi di urgenza.
Il Presidente apre e chiude l'adunanza e regola la discussione. Un Giudice nominato dalla Corte redige e custodisce i verbali. In essi si annotano soltanto le deliberazioni adottate e ciascun Giudice può chiedere che dal verbale risulti il proprio dissenso.
La Corte può chiamare ad intervenire alle sedute le persone che ritiene opportuno ascoltare.
Art. 6.
La Corte esercita collegialmente i poteri inerenti alla sua autonomia di organo costituzionale, fatta eccezione dei casi in cui l'esercizio di tali poteri è attribuito a organi della Corte a norma delle leggi e dei regolamenti.
I Giudici hanno l'obbligo di intervenire alle sedute della Corte quando non siano legittimamente impediti.
Salvo i casi in cui la legge disponga altrimenti, le sedute non sono valide se non intervengono nove Giudici, e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
Art. 7.
L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto sotto la presidenza del Presidente uscente o del Giudice più anziano.
Funzionano da scrutatori i due Giudici meno anziani.
Avvenuta la proclamazione, gli scrutatori distruggono le schede della votazione.
Art. 8.
Il Presidente dà comunicazione, con un mese di anticipo, del compimento del periodo di durata della carica dei singoli Giudici all'Organo che ne effettuò la nomina, invitandolo a provvedere alla designazione del successore.
Analoga comunicazione viene fatta immediatamente in caso di cessazione di un Giudice dalla carica per qualsiasi altra causa.
Della comunicazione viene data notizia, in pari tempo, a tutti gli altri Organi indicati nel primo comma dell'art. 135 della Costituzione.
Art. 9.
Quando più Giudici abbiano compiuto il periodo di durata in carica, si fa luogo alle sostituzioni man mano che gli Organi competenti provvedono alle nuove nomine di rispettiva competenza. Nel caso che alcuno di tali Organi non provveda contemporaneamente a tutte le nomine di sua spettanza, tra i Giudici in carica della medesima provenienza, vengono sostituiti per primi quelli più anziani.
Per l'assunzione delle funzioni si osservano le norme dell'art. 18.
Art. 10.
Ai sensi dell'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 3 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, la Corte convalida come propri Giudici, dopo avere accertato che sono in possesso dei requisiti necessari e non si trovano in posizione di incompatibilità: a) le persone nominate dal Presidente della Repubblica in conformità dell'art. 4 della legge 11 marzo 1953, n. 87; b) le persone elette dal Parlamento in conformità dell'art. 3 della stessa legge; c) le persone elette dalle supreme magistrature indicate nell'art. 2 della stessa legge, che abbiano riportato la maggioranza dei voti dei presenti all'assemblea elettorale validamente costituita.
Art. 11.
Le deliberazioni della Corte relative alla validità dei titoli di ammissione dei Giudici sono depositate nella Cancelleria.
Le norme relative all'esame della validità dei titoli di ammissione e al sorteggio dei cittadini nominati ai sensi dell'art. 135 della Costituzione e dell'art. 10 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, sono contenute nel regolamento per il procedimento penale davanti alla Corte.
Art. 12.
Dopo che la Corte ha accertato la validità dei titoli di ammissione dei Giudici, il Presidente ne dà comunicazione al Presidente dell'Organo dal quale il nuovo Giudice proviene. La stessa comunicazione è fatta, in ogni caso, al Presidente della Repubblica e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Successivamente i Giudici sono ammessi a prestare giuramento.
Art. 13.
L'assunzione delle funzioni e l'anzianità dei Giudici decorrono dalla data del giuramento.
Tra i Giudici, che abbiano prestato giuramento nello stesso giorno, viene considerato più anziano il maggiore di età.
Art. 14.
Sulle questioni relative alle incompatibilità dei Giudici decide esclusivamente la Corte.
Art. 15.
Qualora pervenga alla Corte la richiesta di autorizzazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, il Presidente nomina una Commissione di tre Giudici per la relazione e fissa la seduta della Corte per un giorno non successivo al trentesimo da quello in cui è pervenuta la richiesta.
Della richiesta e della convocazione è data notizia al Giudice che può prendere visione degli atti depositati presso la Presidenza.
Il Giudice può presentare memorie scritte e ha diritto di essere ascoltato, quando ne faccia richiesta.
La deliberazione della Corte è presa a scrutinio segreto ed è depositata nella Cancelleria.
Art. 16.
Nel caso in cui si debba procedere alla sospensione o rimozione o alla pronuncia di decadenza di un Giudice ai sensi dell'art. 3 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, il Presidente convoca la Corte, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza.
Si osservano le norme stabilite nell'articolo precedente.
Art. 17.
Le dimissioni del Giudice devono essere presentate alla Corte.
La deliberazione con la quale la Corte accetta le dimissioni è depositata in Cancelleria.
Art. 18.
Fuori dei casi regolati dall'art. 16, ciascun Giudice rimane in carica fino alla data del giuramento del Giudice chiamato a sostituirlo.
Qualora, per qualsiasi causa, sia necessario procedere alla sostituzione contemporanea di tutti i Giudici, la Corte resta in carica fino alla data del giuramento di tutti i nuovi componenti del Consesso.
Art. 19.
Le retribuzioni e le indennità spettanti ai Giudici sono a carico del bilancio della Corte.
Art. 20.
I Giudici cessati dall'ufficio, sempre che siano stati in carica per almeno quattro anni, assumono il titolo di Giudice emerito.
Art. 21.
I Giudici emeriti hanno diritto di frequentare la sala della Biblioteca della Corte riservata ai Giudici e ad avvalersi, anche per i propri familiari aventi diritto all'assistenza sanitaria, dell'ambulatorio medico dell'ENPAS sito nel Palazzo della Consulta.
La Corte assicura ai Giudici emeriti servizi analoghi a quelli contemplati dal decreto presidenziale 9 novembre 1952, n. 1503.
Capo secondo -
Delle attribuzioni del Presidente, dell'Ufficio di Presidenza e delle Commissioni
Art. 22.
Il Presidente rappresenta la Corte, la convoca, ne presiede le sedute, sovraintende all'attività delle Commissioni ed esercita gli altri poteri che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti.
Art. 23.
In caso di assenza del Presidente e del Giudice che lo sostituisce, presiede la Corte il Giudice più anziano.
Art. 24.
Al Giudice che, designato dal Presidente, tenga di questo le veci nelle cerimonie ufficiali, spetta a tutti gli effetti il rango del Presidente.
Art. 25.
L'Ufficio di Presidenza è composto del Presidente, del Giudice sostituto e di quattro Giudici, eletti per due anni dalla Corte a scrutinio segreto.
Le sedute dell'Ufficio di Presidenza non sono valide se non vi intervengono quattro dei suoi componenti.
Il Segretario generale può essere chiamato a redigere il verbale della seduta.
Art. 26.
L'Ufficio di Presidenza predispone il bilancio preventivo e il rendiconto; provvede all'esecuzione delle deliberazioni della Corte; adotta, salvo ratifica i provvedimenti di carattere finanziario di competenza della Corte quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione e sia dovuta a causa posteriore all'ultima seduta della Corte; esercita gli altri poteri attribuitigli dai regolamenti della Corte.
Art. 27.
Nella seduta successiva a quella nella quale è stato eletto l'Ufficio di Presidenza, la Corte procede alla elezione di una Commissione per gli studi e per i regolamenti e di una Commissione per la biblioteca.
Ciascuna Commissione è composta di tre Giudici ed è presieduta dal Giudice più anziano. Della Commissione per la biblioteca possono essere chiamati a far parte, a titolo consultivo, non più di due Giudici emeriti.
Funziona da segretario il capo dell'ufficio competente per la rispettiva materia.
Le Commissioni durano in carica due anni.
Art. 28.
La Commissione per gli studi e per i regolamenti dirige l'ufficio studi; segue l'applicazione dei regolamenti e ne propone le opportune modifiche; redige progetti di norme d'ordine sia processuale, sia amministrativo che le siano richiesti dalla Corte o dall'Ufficio di Presidenza; riferisce sulle questioni di interpretazione dei regolamenti amministrativi; sovraintende alla pubblicazione della « Raccolta ufficiale delle sentenze e delle ordinanze della Corte »; cura periodicamente una relazione sull'attività della Corte.
Art. 29.
La Commissione per la biblioteca sovraintende alla biblioteca e predispone lo schema del regolamento relativo.
Capo terzo -
Disposizioni finali
Art. 30.
Le norme per i giudizi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione, le norme relative al procedimento penale davanti alla Corte e le norme per i giudizi in via esclusiva sui ricorsi dei dipendenti della Corte sono deliberate dalla Corte e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Art. 31.
L'ordinamento degli uffici, le norme sullo stato giuridico ed economico del personale della Corte e la relativa pianta organica, nonchè tutti gli altri regolamenti amministrativi, sono approvati dalla Corte su proposta dell'Ufficio di Presidenza, sentite le Commissioni competenti.
Art. 32.
Il presente regolamento sostituisce quello approvato dalla Corte il 22 aprile 1958 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 1958, edizione speciale, ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.
Roma, addì 20 gennaio 1966
Il Presidente: Ambrosini